Divieto per le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione

   REPUBBLICA ITALIANA         

      Regione Siciliana

       PRESIDENZA                                                     

  Servizio 2° – Unità Operativa S2.1

Funzioni proprie del Comitato”

AVVISO

ELEZIONI NAZIONALI DEL 4 MARZO 2018

INDIZIONE COMIZI ELETTORALI

DIVIETO PER LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

Si comunica che per domenica 4 marzo 2018, con D.P. n. 209 del 28 dicembre 2017, il Presidente della Repubblica ha convocato i comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Ai sensi dell’art. 9 della legge 28/2000 “Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni”.

Si evidenzia che tale norma è posta a garanzia del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, sancito dalla Costituzione (art. 97).

È, invece, la legge n. 150/2000 che fornisce la definizione di comunicazione istituzionale (art. 1, comma 4), individuandone anche le finalità.

Il requisito di “impersonalità” vieta all’Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività propagandistica.

Il requisito di “indispensabilità” persegue lo scopo di consentire solo l’attività di comunicazione strettamente necessaria e indifferibile (nel caso in cui, per esempio, gli effetti risulterebbero compromessi da uno spostamento temporale).

Pertanto, solo la presenza contemporanea dei requisiti di “impersonalità” e “indispensabilità” rendono legittima la comunicazione istituzionale durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale.

Tuttavia, l’AGCOM sottolinea che “[…] i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, […] svolgere attività di comunicazione politica, ma solo che detta attività non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all’ente che rappresentano”.

                                                                                                  Il Dirigente Preposto

                                                                                        (dott.ssa Maria Antonella Marino)

Palermo, 12 gennaio 2018