Rimborsi per la bolletta a 28 giorni. La sentenza del Consiglio di Stato

Corecom Sicilia: “Diritti dei cittadini tutelati grazie alla decisiva sentenza del Consiglio di Stato sui rimborsi automatici e collettivi dei costi imposti con le ‘bollette a 28 giorni’” Interviene la presidente del Corecom Sicilia , prof.ssa Maria Astone, docente di Diritto del Consumi nell’Ateneo Peloritano

La tutela  del consumatore nei confronti di pratiche commerciali scorrette e la necessità di garantire la piena attuazione del diritto alla trasparenza e all’ informazione delle condizioni contrattuali  rappresentano  le ragioni della complessa e articolata decisione del Consiglio di Stato, depositata  il giorno 4.02.2020.

Il Supremo Organo ha confermato la legittimità e la efficacia delle delibere  n.  252/16/ Cons del 21 luglio 2016 , n. 121/17/CONS del 15 marzo 2017  e n. 498/17/Cons, di Agcom che hanno  imposto agli operatori di TLC  il rimborso automatico e collettivo in favore degli utenti delle somme illegittimamente incassate dalle società di telefonia attraverso la fatturazione a 28 giorni, anche in considerazione del fatto che nelle more del giudizio di primo grado, avviato su ricorso di Vodafone  dinnanzi al Tar Lazio, è intervenuto l’art. 19 quinquies del DL 2017 n. 148 per riconoscere   l’obbligo per gli operatori di telefonia  della fatturazione su base mensile.

Il Supremo Organo giurisdizionale  ha definitivamente sancito l’illegittimità del comportamento posto in essere dagli operatori telefonici consistente nel fatturare i costi del servizio a 28 giorni piuttosto che a cadenza mensile e ha ribadito la  necessità di ripristinare l’equilibrio contrattuale ingiustificatamente compromesso, attraverso la predisposizione di un sistema seriale di indennizzi.

In tal senso risulta  legittima per il Consiglio di Stato  la scelta dell’Agcom di ordinare agli operatori telefonici la corresponsione automatica  di massa, a prescindere da una specifica domanda,  di un indennizzo a tutti gli utenti di servizi di telefonia, nei confronti dei quali è stato tenuto un comportamento scorretto, consistente nella  richiesta di pagamento al 28° giorno .

L’Agcom  non solo ha poteri sanzionatori ma ancora prima ha poteri  di conformazione del contenuto contrattuale  e di sostituzione delle clausole  abusive.

Ne consegue che  il riconoscimento di un indennizzo in capo a tutti i consumatori , in sostituzione della somma ingiustificatamente prelevata  con il sistema della fatturazione a 28 giorni , rappresenta un rimedio preventivo e ripristinatorio della sfera giuridica lesa , conforme ai poteri ad essa riconosciuti dalla .legge 485/1995 e dai codici di settore

La decisione del Consiglio di Stato    segna, pertanto,  una tappa fondamentale nel percorso diretto a garantire una maggiore e più efficace tutela dei consumatori di servizi di comunicazione elettronica e rappresenta una occasione per rimeditare il ruolo e l’importanza delle norme contenute nella legge 485/1995  relative  alla “concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilita’ .”

Per effetto  sia di tali disposizioni , sia delle più generali regole contenute nel codice del consumo, che tra l’altro riconosce al consumatore-utente il diritto all’esercizio  di  pratiche commerciali secondo  principi di buona fede, correttezza e lealtà, nonché il diritto alla correttezza trasparenza e  equità nei rapporti commerciali, gli utenti potranno sempre   rivolgersi   all’Autorità di regolazione  per chiedere la  cessazione   dei comportamenti lesivi dei loro diritti e la corresponsione di un   indennizzo.

Resta inteso che gli utenti potranno chiedere, in caso di mancata esecuzione del provvedimento indennitario, l’intervento del giudice ordinario. Su questo ultima fase  si giocherà adesso  la partita tra operatori di telefonia mobile e  gli utenti e le associazioni dei consumatori.